From: <Salvato da Windows Internet Explorer 8>
Subject: Testo Unico
Date: Wed, 19 Oct 2011 23:30:16 +0200
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<HTML><HEAD><TITLE>Testo Unico</TITLE>
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<META name=3DRivista content=3DEducazione&amp;Scuola=A9>
<META name=3DAuthor content=3D"Dario Cillo"></HEAD>
<BODY style=3D"FONT-FAMILY: Arial" aLink=3D#0000ff vLink=3D#0000ff>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<HR>

<P align=3Dcenter><A href=3D"http://www.edscuola.it/index.html"><IMG =
border=3D0=20
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<HR>

<P>&nbsp;</P>
<P align=3Dcenter><A=20
href=3D"http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dlvo297_94.html"><F=
ONT=20
size=3D5 face=3DArial><B>Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.=20
297</B></FONT></A></P>
<P align=3Dcenter><FONT size=3D4 face=3DArial><B>Testo Unico delle =
disposizioni=20
legislative in materia di istruzione</B></FONT></P>
<P>&nbsp;</P>
<P><STRONG>PARTE III&nbsp; -&nbsp; PERSONALE</STRONG></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><STRONG>TITOLO I&nbsp; -&nbsp; PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO, =
DIRETTIVO E=20
  ISPETTIVO</STRONG></P></BLOCKQUOTE>
<P><STRONG>CAPO IV - Disciplina</STRONG></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><STRONG>Sezione I - Sanzioni disciplinari</STRONG></P></BLOCKQUOTE>
<BLOCKQUOTE>
  <P><STRONG>Art. 492 - Sanzioni<BR>(modificato dal DL 28 agosto 1995 n. =
361,=20
  convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1995 n.=20
437)</STRONG></P></BLOCKQUOTE>
<P>1. Fino al riordinamento degli organi collegiali, le sanzioni =
disciplinari e=20
le relative procedure di irrogazione sono regolate, per il personale =
direttivo e=20
docente, dal presente articolo e dagli articoli seguenti.<BR>2. Al =
personale=20
predetto, nel caso di violazione dei propri doveri, possono essere =
inflitte le=20
seguenti sanzioni disciplinari:<BR>a) la censura;<BR>b) la sospensione=20
dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese;<BR>c) la sospensione=20
dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi;<BR>d) la=20
sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi =
e=20
l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento =
di=20
compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o =
direttiva;<BR>e) la=20
destituzione.<BR>3. Per il personale docente il primo grado di sanzione=20
disciplinare =E8 costituito dall'avvertimento scritto, consistente nel =
richiamo=20
all'osservanza dei propri doveri.</P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><STRONG>Art. 493 - Censura</STRONG></P></BLOCKQUOTE>
<P>1. La censura consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e =
motivata,=20
che viene inflitta per mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti =
alla=20
funzione docente o i doveri di ufficio.</P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><STRONG>Art. 494 - Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio =
fino a un=20
  mese</STRONG></P></BLOCKQUOTE>
<P>1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio consiste nel =
divieto di=20
esercitare la funzione docente o direttiva, con la perdita del =
trattamento=20
economico ordinario, salvo quanto disposto dall'articolo 497. La =
sospensione=20
dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese viene inflitta:<BR>a) =
per atti=20
non conformi alle responsabilit=E0, ai doveri e alla correttezza =
inerenti alla=20
funzione o per gravi negligenze in servizio;<BR>b) per violazione del =
segreto=20
d'ufficio inerente ad atti o attivit=E0 non soggetti a =
pubblicit=E0;<BR>c) per avere=20
omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di =
vigilanza.</P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><STRONG>Art. 495 - Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da =
oltre un=20
  mese a sei mesi</STRONG></P></BLOCKQUOTE>
<P>1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a =
sei=20
mesi =E8 inflitta:<BR>a) nei casi previsti dall'articolo 494 qualora le =
infrazioni=20
abbiano carattere di particolare gravit=E0;<BR>b) per uso dell'impiego =
ai fini di=20
interesse personale;<BR>c) per atti in violazione dei propri doveri che=20
pregiudichino il regolare funzionamento della scuola e per concorso =
negli stessi=20
atti;<BR>d) per abuso di autorit=E0.</P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><STRONG>Art. 496 - Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per =
un=20
  periodo di sei mesi e utilizzazione in compiti =
diversi</STRONG></P></BLOCKQUOTE>
<P>1. La sanzione della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per =
un=20
periodo di sei mesi e l'utilizzazione, dopo che sia trascorso il tempo =
di=20
sospensione, nello svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti =
alla=20
funzione docente o a quella direttiva connessa al rapporto educativo, =
=E8 inflitta=20
per il compimento di uno o pi=F9 atti di particolare gravit=E0 =
integranti reati=20
puniti con pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni, per i =
quali sia=20
stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ovvero sentenza di =
condanna=20
nel giudizio di primo grado confermata in grado di appello, e in ogni =
altro caso=20
in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione =
temporanea dai=20
pubblici uffici o della sospensione dall'esercizio della potest=E0 dei =
genitori.=20
In ogni caso gli atti per i quali =E8 inflitta la sanzione devono essere =
non=20
conformi ai doveri specifici inerenti alla funzione e denotare =
l'incompatibilit=E0=20
del soggetto a svolgere i compiti del proprio ufficio nell'esplicazione =
del=20
rapporto educativo<BR>2. Con decreto del Ministro della pubblica =
istruzione sono=20
disposti i compiti diversi, di corrispondente qualifica funzionale, =
presso=20
l'Amministrazione centrale o gli uffici scolastici regionali e =
provinciali, ai=20
quali =E8 assegnato il personale che ha riportato detta sanzione.<BR>3. =
In=20
corrispondenza del numero delle unit=E0 di personale utilizzate in =
compiti diversi=20
ai sensi del presente articolo, sono lasciati vacanti altrettanti posti =
nel=20
contingente previsto dall'articolo 456 comma 1.</P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><STRONG>Art. 497 - Effetti della sospensione dall'insegnamento o=20
  dall'ufficio</STRONG></P></BLOCKQUOTE>
<P>1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio di cui =
all'articolo 494=20
comporta il ritardo di un anno nell'attribuzione dell'aumento periodico =
dello=20
stipendio.<BR>2. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio di cui=20
all'articolo 495, se non superiore a tre mesi, comporta il ritardo di =
due anni=20
nell'aumento periodico dello stipendio; tale ritardo e elevato a tre =
anni se la=20
sospensione =E8 superiore a tre mesi.<BR>3. Il ritardo di cui ai commi 1 =
e 2 ha=20
luogo a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il primo aumento=20
successivo alla punizione inflitta.<BR>4. Per un biennio dalla data in =
cui =E8=20
irrogata la sospensione da uno a tre mesi o per un triennio, se la =
sospensione =E8=20
superiore a tre mesi, il personale direttivo e docente non pu=F2 =
ottenere il=20
passaggio anticipato a classi superiori di stipendio; non pu=F2 =
altres=EC=20
partecipare a concorsi per l'accesso a carriera superiore, ai quali va =
ammesso=20
con riserva se =E8 pendente ricorso avverso il provvedimento che ha =
inflitto la=20
sanzione.<BR>5. Il tempo di sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio =
=E8=20
detratto dal computo dell'anzianit=E0 di carriera.<BR>6. Il servizio =
prestato=20
nell'anno non viene valutato ai fini della progressione economica e=20
dell'anzianit=E0 richiesta per l'ammissione ai concorsi direttivo e =
ispettivo nei=20
confronti del personale che abbia riportato in quell'anno una sanzione=20
disciplinare superiore alla censura, salvo i maggiori effetti della =
sanzione=20
irrogata.</P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><STRONG>Art. 498 - Destituzione</STRONG></P></BLOCKQUOTE>
<P>1. La destituzione, che consiste nella cessazione dal rapporto =
d'impiego, =E8=20
inflitta:<BR>a) per atti che siano in grave contrasto con i doveri =
inerenti alla=20
funzione;<BR>b) per attivit=E0 dolosa che abbia portato grave =
pregiudizio alla=20
scuola, alla pubblica amministrazione, agli alunni, alle famiglie;<BR>c) =
per=20
illecito uso o distrazione dei beni della scuola o di somme amministrate =
o=20
tenute in deposito, o per concorso negli stessi fatti o per tolleranza =
di tali=20
atti commessi da altri operatori della medesima scuola o ufficio, sui =
quali, in=20
relazione alla funzione, si abbiano compiti di vigilanza;<BR>d) per =
gravi atti=20
di inottemperanza a disposizioni legittime commessi pubblicamente =
nell'esercizio=20
delle funzioni, o per concorso negli stessi;<BR>e) per richieste o =
accettazione=20
di compensi o benefici in relazione ad affari trattati per ragioni di=20
servizio;<BR>f) per gravi abusi di autorit=E0.</P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><STRONG>Art. 499 - Recidiva</STRONG></P></BLOCKQUOTE>
<P>1. In caso di recidiva in una infrazione disciplinare della stessa =
specie di=20
quella per cui sia stata inflitta la sanzione dell'avvertimento o della =
censura,=20
va inflitta rispettivamente la sanzione immediatamente pi=F9 grave di =
quella=20
prevista per l'infrazione commessa. In caso di recidiva in una =
infrazione della=20
tessa specie di quella per la quale sia stata inflitta la sanzione di =
cui alla=20
lettera b), alla lettera c) o alla lettera d) del comma 2 dell'articolo =
492, va=20
inflitta, rispettivamente, la sanzione prevista per la infrazione =
commessa nella=20
misura massima; nel caso in cui tale misura massima sia stata gi=E0 =
irrogata, la=20
sanzione prevista per l'infrazione commessa pu=F2 essere aumentata sino =
a un=20
terzo.</P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><STRONG>Art. 500 - Assegno alimentare</STRONG></P></BLOCKQUOTE>
<P>1. Nel periodo di sospensione dall'ufficio =E8 concesso un assegno =
alimentare=20
in misura pari alla met=E0 dello stipendio, oltre agli assegni per =
carichi di=20
famiglia.<BR>2. La concessione dell'assegno alimentare va disposta dalla =
stessa=20
autorit=E0 competente ad infliggere la sanzione.</P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><STRONG>Art. 501 - Riabilitazione</STRONG></P></BLOCKQUOTE>
<P>1. Trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui fu inflitta la =
sanzione=20
disciplinare, il dipendente che, a giudizio del comitato per la =
valutazione del=20
servizio, abbia mantenuto condotta meritevole, pu=F2 chiedere che siano =
resi nulli=20
gli effetti della sanzione, esclusa ogni efficacia retroattiva.<BR>2. Il =
termine=20
di cui al comma 1 =E8 fissato in cinque anni per il personale che ha =
riportato la=20
sanzione di cui all'articolo 492, comma 2, lettera d).</P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><STRONG>Sezione II - Competenze, provvedimenti cautelari e=20
  procedure</STRONG></P></BLOCKQUOTE>
<BLOCKQUOTE>
  <P><STRONG>Art. 502 - Censura e avvertimento</STRONG></P></BLOCKQUOTE>
<P>1. La censura =E8 inflitta dal provveditore agli studi al personale =
direttivo e=20
docente in servizio nelle scuole e istituzioni scolastiche della =
provincia.=20
L'avvertimento scritto =E8 inflitto dal competente direttore didattico o =
preside=20
al personale docente.</P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><STRONG>Art. 503 - Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio e=20
  destituzione</STRONG></P></BLOCKQUOTE>
<P><STRONG style=3D"FONT-WEIGHT: 400">1. Organo competente per =
l'irrogazione delle=20
sanzioni di cui all'art. 492, comma 2, lettere b), c), d) ed e), =E8 il =
dirigente=20
preposto all'ufficio scolastico regionale.<BR>2. (abrogato).<BR>3. Nei =
riguardi=20
del personale docente, degli assistenti, delle assistenti-educatrici, =
degli=20
accompagnatori delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica =
e delle=20
Accademie nazionali di arte drammatica e di danza =E8 attribuita al =
direttore=20
dell'accademia o del conservatorio, secondo quanto previsto dall'art. =
268, comma=20
1, la competenza a provvedere all'irrogazione delle sanzioni =
disciplinari=20
dell'avvertimento scritto e della censura.<BR>4. Con riferimento alle=20
istituzioni di cui al comma 3 =E8 attribuita al capo del servizio =
centrale,=20
secondo quanto previsto dall'art. 268, comma 2, la competenza a =
provvedere=20
all'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei riguardi dei direttori e =
di=20
quelle superiori alla censura nei riguardi del rimanente =
personale.<BR>5.=20
L'organo competente provvede con decreto motivato a dichiarare il=20
proscioglimento da ogni addebito o ad infliggere la sanzione acquisito =
il parere=20
del consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale o del =
consiglio=20
di disciplina del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, a =
seconda che=20
trattasi di personale docente della scuola materna, elementare e media, =
ovvero,=20
di personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria =
superiore=20
e di personale appartenente a ruoli nazionali, nel rispetto del =
principio=20
costituzionale della libert=E0 di insegnamento. Il predetto parere =E8 =
reso nel=20
termine dei sessanta giorni successivi al ricevimento della richiesta,=20
prorogabile di trenta giorni per l'effettuazione di ulteriori e =
specifici=20
adempimenti istruttori che si rendano necessari. Decorso inutilmente =
tale=20
termine, l'amministrazione pu=F2 procedere all'adozione del=20
provvedimento.<BR>5-bis. Fuori dei casi previsti dall'art. 5 della legge =
27=20
marzo 2001, n. 97, il procedimento disciplinare deve essere concluso =
entro=20
novanta giorni successivi alla data in cui esso ha avuto inizio, =
prorogabili di=20
trenta giorni per gli eventuali adempimenti istruttori di cui al comma=20
5.<BR>(articolo cos=EC modificato dall'art. 2, della Legge =
176/07)</STRONG></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><STRONG>Art. 504 - Ricorsi</STRONG></P></BLOCKQUOTE>
<P>1. Contro i provvedimenti del direttore didattico, del preside o del=20
provveditore agli studi, con cui vengono irrogate sanzioni disciplinari=20
nell'ambito delle rispettive competenze, =E8 ammesso ricorso gerarchico =
al=20
Ministro della pubblica istruzione, che decide su parere conforme del =
competente=20
consiglio per il contenzioso del Consiglio nazionale della pubblica=20
istruzione.</P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><STRONG>Art. 505 - Provvedimenti di =
riabilitazione</STRONG></P></BLOCKQUOTE>
<P>1. Il provvedimento di riabilitazione di cui all'articolo 501 =E8=20
adottato:<BR>a) con decreto del provveditore agli studi, sentito il =
competente=20
consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale, per il =
personale=20
della scuola materna, elementare e media o sentito il consiglio di =
disciplina=20
del consiglio nazionale della pubblica istruzione per il personale degli =

istituti e scuole di istruzione secondaria superiore;<BR>b) con decreto =
del=20
direttore generale o del capo del servizio centrale, sentito il =
competente=20
consiglio di disciplina del Consiglio nazionale della pubblica =
istruzione, se=20
trattasi del personale appartenente a ruoli nazionali.</P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><STRONG>Art. 506 - Sospensione cautelare e sospensione per effetto =
di=20
  condanna penale</STRONG></P></BLOCKQUOTE>
<P>1. Al personale di cui al presente titolo si applica quanto disposto =
dagli=20
articoli dal 91 al 99 del testo unico approvato con decreto del =
Presidente della=20
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.<BR>2. I provvedimenti di sospensione =
cautelare=20
obbligatoria sono disposti dal dirigente preposto all'ufficio scolastico =

regionale.<BR>3. La sospensione cautelare facoltativa =E8 disposta, in =
ogni caso,=20
dal Ministero della pubblica istruzione.<BR>4. Se ricorrano ragioni di=20
particolare urgenza, la sospensione cautelare pu=F2 essere disposta, nei =
confronti=20
del personale docente, dal dirigente scolastico, salvo convalida da =
parte del=20
dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale cui il provvedimento =
deve=20
essere immediatamente comunicato, e, nei confronti dei dirigenti =
scolastici, dal=20
dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale. In mancanza di =
convalida da=20
parte del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, entro il =
termine=20
di dieci giorni dalla relativa adozione, della sospensione cautelare =
disposta=20
nei confronti del personale docente, il provvedimento di sospensione =E8 =
revocato=20
di diritto. Analogamente, in mancanza di conferma da parte dello stesso=20
dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, entro il medesimo =
termine=20
di cui al secondo periodo, della sospensione cautelare disposta nei =
confronti=20
dei dirigenti scolastici, il provvedimento =E8 revocato di =
diritto.<BR>5. La=20
sospensione =E8 disposta immediatamente d'ufficio nei casi di cui =
all'art. 1,=20
comma 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16. La sospensione cos=EC =
disposta cessa=20
quando nei confronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche se =
non=20
passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di=20
assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o =
sentenza di=20
annullamento ancorch=E8 con rinvio. L'organo competente a provvedere al =
riguardo =E8=20
determinato ai sensi del comma 2.<BR>(articolo cos=EC modificato =
dall'art. 2,=20
della Legge 176/07)</P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><STRONG>Art. 507 - Rinvio</STRONG></P></BLOCKQUOTE>
<P>1. Per quanto non previsto dal presente testo unico si applicano, per =
quanto=20
compatibili, le norme in materia disciplinare degli impiegati civili =
dello=20
Stato.</P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><STRONG>Art. 508 - Incompatibilit=E0</STRONG></P></BLOCKQUOTE>
<P>1. Al personale docente non =E8 consentito impartire lezioni private =
ad alunni=20
del proprio istituto.<BR>2. Il personale docente, ove assuma lezioni =
private, =E8=20
tenuto ad informare il direttore didattico o il preside, al quale deve =
altres=EC=20
comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza. <BR>3. Ove le =
esigenze di=20
funzionamento della scuola lo richiedano, il direttore didattico o il =
preside=20
possono vietare l'assunzione di lezioni private o interdirne la =
continuazione,=20
sentito il consiglio di circolo o di istituto.<BR>4. Avverso il =
provvedimento=20
del direttore didattico o del preside =E8 ammesso ricorso al =
provveditore agli=20
studi, che decide in via definitiva, sentito il parere del consiglio =
scolastico=20
provinciale.<BR>5. Nessun alunno pu=F2 essere giudicato dal docente dal =
quale=20
abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di =
esame=20
svoltisi in contravvenzione a tale divieto.<BR>6. Al personale ispettivo =
e=20
direttivo =E8 fatto divieto di impartire lezioni private.<BR>7. =
L'ufficio di=20
docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di =
ogni=20
altra categoria di personale prevista dal presente titolo non =E8 =
cumulabile con=20
altro rapporto di impiego pubblico.<BR>8. Il predetto personale che =
assuma altro=20
impiego pubblico =E8 tenuto a darne immediata notizia =
all'amministrazione.<BR>9.=20
L'assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di diritto =
dall'impiego=20
precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza =
eventualmente=20
spettante ai sensi delle disposizioni in vigore.<BR>10. Il personale di =
cui al=20
presente titolo non pu=F2 esercitare attivit=E0 commerciale, industriale =
e=20
professionale, ne pu=F2 assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di =
privati o=20
accettare cariche in societ=E0 costituite a fine di lucro, tranne che si =
tratti di=20
cariche in societ=E0 od enti per i quali la nomina =E8 riservata allo =
Stato e sia=20
intervenuta l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione. =
<BR>11. Il=20
divieto, di cui al comma 10, non si applica nei casi si societ=E0=20
cooperative.<BR>12. Il personale che contravvenga ai divieti posti nel =
comma 10=20
viene diffidato dal direttore generale o capo del servizio centrale =
competente=20
ovvero dal provveditore agli studi a cessare dalla situazione di=20
incompatibilit=E0.<BR>13. L'ottemperanza alla diffida non preclude =
l'azione=20
disciplinare.<BR>14. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che=20
l'incompatibilit=E0 sia cessata, viene disposta la decadenza con =
provvedimento del=20
direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il =
Consiglio=20
nazionale della pubblica istruzione, per il personale appartenente ai =
ruoli=20
nazionali; con provvedimento del provveditore agli studi, sentito il =
consiglio=20
scolastico provinciale, per il personale docente della scuola materna,=20
elementare e media e, sentito il Consiglio nazionale della pubblica =
istruzione,=20
per il personale docente degli istituti e scuole di istruzione =
secondaria=20
superiore.<BR>15. Al personale docente =E8 consentito, previa =
autorizzazione del=20
direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che =
non=20
siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attivit=E0 inerenti =
alla=20
funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di=20
servizio.<BR>16. Avverso il diniego di autorizzazione =E8 ammesso =
ricorso al=20
provveditore agli studi, che decide in via definitiva.</P>
<P><STRONG>CAPO V - Cessazione del rapporto di servizio, utilizzazione =
in altri=20
compiti, restituzione e riammissione</STRONG></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><STRONG>Sezione I - Cessazioni</STRONG></P></BLOCKQUOTE>
<BLOCKQUOTE>
  <P><STRONG>Art. 509 - Collocamento a riposo per raggiunti limiti=20
  d'et=E0</STRONG></P></BLOCKQUOTE>
<P>1. Il personale di cui al presente titolo =E8 collocato a riposo =
d'ufficio dal=20
1=B0 settembre successivo alla data di compimento del 65=B0 anno di =
et=E0; a domanda,=20
dal 1=B0 settembre successivo al compimento del 40=B0 anno di servizio =
utile al=20
pensionamento.<BR>2. Il personale in servizio al 1=B0 ottobre 1974, che =
debba=20
essere collocato a riposo per limiti di et=E0 e non abbia raggiunto il =
numero di=20
anni di servizio richiesto per il massimo della pensione, pu=F2 essere =
trattenuto=20
in servizio fino al conseguimento della pensione nella misura massima e =
non=20
oltre il settantesimo anno di et=E0.<BR>3. Il personale, che, al =
compimento del=20
sessantacinquesimo anno di et=E0, non abbia raggiunto il numero di anni =
richiesto=20
per ottenere il minimo della pensione, pu=F2 essere trattenuto in =
servizio fino al=20
conseguimento di tale anzianit=E0 minima e, comunque, non oltre il =
settantesimo=20
anno di et=E0.<BR>4. Le richieste di permanenza in servizio devono =
essere=20
prodotte, a pena di decadenza, entro il 31 marzo dell'anno di compimento =
del 65=B0=20
anno di et=E0.<BR>5. Al personale di cui al presente titolo =E8 =
attribuita, come=20
alla generalit=E0 dei dipendenti civili dello Stato e degli enti =
pubblici non=20
economici, la facolt=E0 di permanere in servizio, con effetto dalla data =
di=20
entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo =
massimo di=20
un biennio oltre i limiti di et=E0 per il collocamento a riposto per =
essi=20
previsti.<BR>6. Ai soli fini del computo del trattamento di quiescenza =
la=20
decorrenza per il collocamento a riposo del personale rimane fissata al =
1=B0=20
ottobre ed al 10 settembre, a seconda che il personale stesso sia stato =
assunto=20
prima della data di entrata in vigore della legge 4 agosto 1977, n. 517, =
ovvero=20
successivamente alla data medesima.</P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><STRONG>Art. 510 - Dimissioni</STRONG></P></BLOCKQUOTE>
<P>1. Le dimissioni dall'impiego decorrono dal 1=B0 settembre successivo =
alla data=20
in cui sono state presentate.<BR>2. Il personale di cui al presente =
titolo che=20
abbia presentato le proprie dimissioni dall'impiego non pu=F2 revocarle =
dopo il 31=20
marzo successivo.<BR>3. Le dimissioni presentate dopo tale data, ma =
prima=20
dell'inizio dell'anno scolastico successivo, hanno effetto dal 1=B0 =
settembre=20
dell'anno che segue il suddetto anno scolastico.<BR>4. Il personale =E8 =
tenuto a=20
prestare servizio fino a quando non gli venga comunicata l'accettazione =
delle=20
dimissioni.<BR>5. L'accettazione delle dimissioni pu=F2 essere rifiutata =
o=20
ritardata quando sia in corso procedimento disciplinare.</P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><STRONG>Art. 511 - Decadenza</STRONG></P></BLOCKQUOTE>
<P>1. Al personale di cui al presente titolo si applicano, in materia di =

decadenza dall'impiego, le disposizioni di cui al testo unico approvato =
con=20
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e =
successive=20
modificazioni.</P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><STRONG>Art. 512 - Dispensa dal servizio</STRONG></P></BLOCKQUOTE>
<P>1. Salvo quanto previsto dall'articolo 514 per l'utilizzazione in =
altri=20
compiti, il personale di cui al presente titolo, =E8 dispensato dal =
servizio per=20
inidoneit=E0 fisica o incapacit=E0 o persistente insufficiente =
rendimento.</P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><STRONG>Art. 513 - Organi competenti</STRONG></P></BLOCKQUOTE>
<P>1. I provvedimenti di collocamento a riposo sono adottati dal =
provveditore=20
agli studi sia per il personale appartenente a ruoli provinciali sia per =
il=20
personale appartenente a ruoli nazionali.<BR>2. I provvedimenti di =
accettazione=20
delle dimissioni sono adottati dal provveditore agli studi per il =
personale=20
appartenente a ruoli provinciali e dal direttore generale o capo del =
servizio=20
centrale competente per il personale appartenente a ruoli =
nazionali.<BR>3. I=20
provvedimenti di decadenza e di dispensa sono adottati dal provveditore =
agli=20
studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, se trattasi di =
personale=20
docente della scuola materna, elementare e media o il Consiglio =
nazionale della=20
pubblica istruzione, se trattasi di personale docente degli istituti e =
scuole di=20
istruzione secondaria superiore. Per il personale appartenente ai ruoli=20
nazionali, il provvedimento di decadenza e di dispensa =E8 adottato dal =
Ministero=20
della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica =

istruzione.</P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><STRONG>Sezione II - Utilizzazioni in altri compiti, restituzioni e =

  riammissioni</STRONG></P>
  <P><STRONG>Art. 514 - Utilizzazione in compiti diversi del personale=20
  dichiarato inidoneo per motivi di salute<BR>(articolo disapplicato dal =
CCNL=20
  04.08.95)</STRONG></P></BLOCKQUOTE>
<P>1. Il personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di =
salute=20
pu=F2 a domanda essere collocato fuori ruolo ed utilizzato in altri =
compiti tenuto=20
conto della sua preparazione culturale e professionale.<BR>2. =
L'utilizzazione di=20
cui al comma 1 =E8 disposta dal Ministero per la pubblica istruzione, =
sentito il=20
Consiglio nazionale della pubblica istruzione.<BR>3. Dal 1=B0 gennaio =
1994, i=20
docenti collocati fuori ruolo ai sensi del comma 1, sono utilizzati, in =
ambito=20
distrettuale, dal provveditore agli studi dell'attuale sede di servizio =
in=20
supplenze temporanee di breve durata, salvo che il provveditore stesso, =
sulla=20
base di accertamento medico nei confronti del docente da parte della =
unit=E0=20
sanitaria locale e sentito anche il capo d'istituto, non ritenga =
sussistenti=20
motivi ostativi al temporaneo ritorno all'insegnamento.</P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><STRONG>Art. 515 - Restituzione ai ruoli di=20
provenienza</STRONG></P></BLOCKQUOTE>
<P>1. Il personale gi=E0 appartenente ad altro ruolo del personale =
ispettivo,=20
direttivo e docente pu=F2 a domanda essere restituito al ruolo di =
provenienza con=20
effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla data del =
provvedimento=20
di restituzione.<BR>2. Il provvedimento di restituzione =E8 disposto dal =
Direttore=20
generale o Capo del servizio centrale competente per il personale =
appartenente=20
ai ruoli nazionali e, per il personale appartenente ai ruoli =
provinciali, dal=20
provveditore agli studi.<BR>3. Il personale direttivo pu=F2 essere =
restituito=20
all'insegnamento, nei casi di incapacit=E0 o di persistente =
insufficiente=20
rendimento nello svolgimento delle funzioni, con provvedimento del =
Direttore=20
generale o Capo del servizio centrale competente, sentito il Consiglio =
nazionale=20
della pubblica istruzione.<BR>4. Il personale restituito al ruolo di =
provenienza=20
assume in esso la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe =
spettata nel=20
caso di permanenza nel ruolo stesso.</P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><STRONG>Art. 516 - Riammissione in =
servizio</STRONG></P></BLOCKQUOTE>
<P>1. Al personale di cui al presente titolo si applicano, per quanto =
concerne=20
la riammissione in servizio, le disposizioni di cui al testo unico =
approvato con=20
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.<BR>2. La=20
riammissione in servizio =E8 subordinata alla disponibilit=E0 del posto =
o della=20
cattedra e non pu=F2 aver luogo se la cessazione dal servizio sia =
avvenuta in=20
applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciali.<BR>3. =
Il=20
personale riammesso in servizio assume nel ruolo la posizione giuridica =
ed=20
economica che vi occupava all'atto della cessazione dal rapporto di=20
servizio.<BR>4. Il provvedimento di riammissione in servizio =E8 =
adottato dal=20
direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il =
Consiglio=20
nazionale della pubblica istruzione per il personale appartenente ai =
ruoli=20
nazionali e dal provveditore agli studi, sentito il Consiglio scolastico =

provinciale, per il personale della scuola materna, elementare e media o =
sentito=20
il Consiglio nazionale della pubblica istruzione per il personale degli =
istituti=20
e scuole di istruzione secondaria superiore.<BR>5. La riammissione in =
servizio=20
ha effetto dall'anno scolastico successivo alla data del relativo=20
provvedimento.</P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><STRONG>Sezione III - Norme finali</STRONG></P>
  <P><STRONG>Art. 517 - Applicabilit=E0</STRONG></P></BLOCKQUOTE>
<P>1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al personale =
ispettivo,=20
direttivo e docente di ruolo degli istituti e scuole statali di ogni =
ordine e=20
grado, escluse le universit=E0, compresi i docenti tecnico-pratici e gli =

assistenti dei licei e degli istituti tecnici, i docenti di arte =
applicata, gli=20
assistenti delle accademie di belle arti e le assistenti-educatrici=20
dell'Accademia nazionale di danza, gli accompagnatori di pianoforte e i =
pianisti=20
accompagnatori, nonch=E9 al personale direttivo ed educativo dei =
convitti=20
nazionali e degli educandati femminili dello Stato, dei convitti annessi =
agli=20
istituti di istruzione tecnica e professionale. Si applicano altres=EC, =
in quanto=20
compatibili, al personale non di ruolo, salva diversa particolare =
disposizione=20
della disciplina del personale non di ruolo statale.</P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><STRONG>Art. 518 - Collocamento fuori =
ruolo</STRONG></P></BLOCKQUOTE>
<P>1. I collocamenti fuori ruolo del personale di cui al presente =
titolo, nei=20
casi in cui siano previsti, possono essere disposti soltanto nei =
riguardi del=20
personale che abbia conseguito la conferma in ruolo.</P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><STRONG>Art. 519 - Regioni a statuto =
speciale</STRONG></P></BLOCKQUOTE>
<P>1. Nelle materie disciplinate dal presente titolo, sono fatte salve =
le=20
disposizioni contenute negli statuti delle regioni a statuto speciale e =
nelle=20
relative norme di attuazione.</P>
<P><STRONG>CAPO VI - Personale docente ed educativo non di =
ruolo</STRONG></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><STRONG>Sezione I - Supplenze</STRONG></P>
  <P><STRONG>Art. 520 - Supplenze annuali</STRONG></P></BLOCKQUOTE>
<P>1. Per la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento, che =
risultino=20
effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre, e =
che=20
rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non =
sia=20
possibile provvedere mediante il personale docente di ruolo delle =
dotazioni=20
organiche aggiuntive o mediante l'utilizzazione di personale in =
soprannumero, il=20
provveditore agli studi dispone il conferimento di supplenze annuali, in =
attesa=20
dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di =
personale=20
docente di ruolo, e semprech=E8 ai posti medesimi non sia stato gi=E0 =
assegnato, a=20
qualsiasi titolo, personale di ruolo. Sono altres=EC conferite supplenze =
annuali=20
per la copertura dei posti di sostegno accantonati, ai sensi =
dell'articolo 481,=20
per le nomine del personale non di ruolo fornito del prescritto titolo =
di=20
specializzazione. A tal fine sono compilate apposite graduatorie=20
provinciali.<BR>2. I posti delle dotazioni organiche aggiuntive non =
possono=20
essere coperti, in ogni caso, mediante assunzioni di personale non di=20
ruolo.<BR>3. In deroga al divieto di cui al comma 2, nelle scuole della=20
provincia di Bolzano, qualora i relativi posti non siano coperti, =E8 =
consentita=20
l'assunzione di personale supplente, nel limite del 15 per cento delle =
dotazioni=20
organiche aggiuntive, per lo svolgimento delle attivit=E0 previste nel =
comma 7=20
dell'articolo 455.<BR>4. I criteri per il conferimento delle supplenze =
sono=20
definiti con l'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, di cui=20
all'articolo 522.<BR>5. Le operazioni di conferimento delle supplenze =
annuali=20
nella scuola media e negli istituti e scuole di istruzione secondaria =
superiore=20
sono precedute dal raggruppamento di tutte le frazioni d'orario. Le =
cattedre o=20
posti orario cos=EC formati debbono essere assegnati ad un unico =
docente.<BR>6. Il=20
provveditore agli studi cura la compilazione, la pubblicazione e =
l'aggiornamento=20
di distinti elenchi delle cattedre, dei posti che danno diritto al =
trattamento=20
di cattedra e delle ore di insegnamento disponibili nel territorio di=20
competenza, ivi compresi i posti e le ore di insegnamento =
tecnico-pratico e di=20
educazione fisica.<BR>7. Ogni capo di istituto d=E0 al provveditore agli =
studi=20
immediata notizia delle variazioni che intervengono nel numero delle =
cattedre,=20
dei posti e delle ore di insegnamento disponibili, ad eccezione delle =
ore di=20
insegnamento della religione cattolica.</P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><STRONG>Art. 521 - Supplenze temporanee</STRONG></P></BLOCKQUOTE>
<P>1. Alla copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a =
costituire=20
cattedre o posti orario si provvede mediante il conferimento di =
supplenze=20
temporanee, sino al termine delle attivit=E0 didattiche.<BR>2. Le =
supplenze=20
temporanee sono conferite dal provveditore agli studi, ad eccezione di =
quelle=20
relative a disponibilit=E0 non superiori a sei ore settimanali, le quali =
sono=20
conferite dal capo di istituto sulla base delle graduatorie compilate=20
dall'istituto o scuola, sempre che si tratti di ore comunicate, =
preventivamente=20
ed in tempo utile, ai provveditori agli studi, ai fini degli =
accorpamenti per la=20
costituzione dei posti-orario e dopo aver effettuato a livello =
provinciale tutti=20
gli accorpamenti necessari e possibili. Sono altres=EC conferite dal =
provveditore=20
agli studi le supplenze temporanee su posti di insegnamento nella scuola =
materna=20
ed elementare non conferibili per supplenza annuale ai sensi =
dell'articolo=20
520.<BR>3. Sono parimenti conferite dal capo d'istituto, con il rispetto =
delle=20
procedure previste dal precedente comma 2, tutte le supplenze temporanee =
diverse=20
da quelle contemplate nel comma 1.<BR>4. I criteri per il conferimento =
delle=20
supplenze sono definiti con l'ordinanza del Ministro della pubblica =
istruzione,=20
di cui all'articolo 522.<BR>5. Il conferimento delle supplenze =
temporanee =E8=20
consentito esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle =
esigenze=20
di servizio. La retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva =
delle=20
supplenze medesime.</P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><STRONG>Art. 522 - Compilazione delle graduatorie=20
provinciali</STRONG></P></BLOCKQUOTE>
<P>1. La formazione delle graduatorie provinciali per il conferimento =
delle=20
supplenze annuali al personale docente della scuola materna, elementare, =
media e=20
degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore =E8 curata =
dal=20
provveditore agli studi secondo le modalit=E0 e nei termini che sono =
stabiliti dal=20
Ministro della pubblica istruzione con apposita ordinanza, emanata =
sentiti i=20
rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente=20
rappresentative su base nazionale. I titoli valutabili ed i relativi =
punteggi=20
sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, =
sentito il=20
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con specifico riferimento =
al=20
titolo di studio e, ove prescritto, di abilitazione e di =
specializzazione al=20
servizio prestato, attinenti al tipo di insegnamento per il quale si =
chiede=20
l'inclusione nella graduatoria provinciale.<BR>2. Per ciascun =
insegnamento o=20
gruppo di insegnamenti, impartiti nella scuola materna e media, nonch=E9 =
negli=20
istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, vengono compilate =
due=20
graduatorie, da utilizzarsi nel seguente ordine di successione:<BR>a)=20
graduatoria degli aspiranti forniti di un titolo di abilitazione valido =
per=20
l'insegnamento o per il gruppo di insegnamenti richiesto;<BR>b) =
graduatoria=20
degli aspiranti forniti di un titolo di studio dichiarato valido per=20
l'ammissione a concorsi per posti di insegnamento od a concorsi a=20
cattedre.<BR>3. Le graduatorie di cui al comma 1 hanno carattere =
permanente. Il=20
Ministro della pubblica istruzione dispone ogni triennio, con propria =
ordinanza,=20
l'integrazione delle graduatorie con l'inclusione di nuovi aspiranti e=20
l'aggiornamento delle stesse con la valutazione dei nuovi titoli.<BR>4. =
La=20
compilazione delle predette graduatorie =E8 effettuata alla scadenza =
annuale=20
soltanto quando esse siano state esaurite.<BR>5. Coloro i quali sono =
inseriti=20
nelle graduatorie per l'immissione in ruolo sulla base dei concorsi per =
soli=20
titoli hanno diritto alla precedenza assoluta nel conferimento delle =
supplenze=20
annuali e temporanee nella provincia in cui hanno presentato le relative =
domande=20
di supplenza.<BR>6. Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione =
delle=20
graduatorie provvisorie, ciascun interessato pu=F2 presentare ricorso in =

opposizione al provveditore agli studi per motivi attinenti alla =
posizione in=20
graduatoria dei singoli aspiranti alla supplenza annuale.<BR>7. Le =
graduatorie=20
definitive sono pubblicate nell'albo dell'ufficio scolastico provinciale =
subito=20
dopo l'esame dei ricorsi e non sono di per s=E9 impugnabili.<BR>8. Negli =
istituti=20
d'arte e nei licei artistici le graduatorie degli aspiranti a supplenze =
relative=20
a discipline per le quali le vigenti disposizioni non richiedono titoli =
di=20
studio o di abilitazione specifici sono compilate da commissioni =
provinciali=20
formate secondo criteri che sono stabiliti con decreto del Ministro =
della=20
pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica =
istruzione;=20
le attribuzioni del provveditore agli studi possono essere delegate, per =
le=20
predette graduatorie, ad un capo d'istituto di istruzione =
artistica.<BR>9. I=20
candidati che nei concorsi per esami e titoli per l'accesso =
all'insegnamento=20
nella scuola elementare siano stati inclusi nella graduatoria di merito =
ed=20
abbiano superato la prova facoltativa di accertamento della conoscenza =
di una o=20
pi=F9 lingue straniere, hanno titolo alla precedenza nel conferimento =
delle=20
supplenze sui posti i cui titolari provvedono all'insegnamento di una=20
corrispondente lingua straniera. Il Ministro della pubblica istruzione=20
determina, con propria ordinanza, i criteri e le modalit=E0 per =
l'attuazione di=20
quanto sopra disposto.</P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><STRONG>Art. 523 - Valutazione dei =
servizi</STRONG></P></BLOCKQUOTE>
<P>1. L'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, che stabilisce =
le=20
modalit=E0 ed i termini per la formazione delle graduatorie provinciali =
per il=20
conferimento delle supplenze annuali al personale docente ed educativo, =
prevede=20
una valutazione del servizio militare secondo criteri uniformi sia nei =
confronti=20
del personale docente di ogni ordine e grado di scuola sia nei confronti =
del=20
personale educativo.<BR>2. Ai fini della valutazione dei titoli di =
servizio, il=20
servizio militare di leva o per richiamo, e l'opera di assistenza =
tecnica in=20
Paesi in via di sviluppo a mente della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e=20
successive modificazioni, prestati senza demerito, dopo il conseguimento =
del=20
titolo di studio che d=E0 diritto all'iscrizione nelle graduatorie =
stesse, sono=20
valutati come servizio scolastico.<BR>3. Analogamente =E8 valutata =
l'attivit=E0=20
svolta senza demerito come titolare di borse di studio per giovani =
laureati o di=20
addestramento didattico e scientifico conferite a norma di legge, come =
lettore=20
di lingua italiana in universit=E0 straniere, ovvero, dopo la laurea, =
come=20
ricercatore retribuito presso universit=E0, istituti di istruzione =
universitaria,=20
gruppi, centri, laboratori ed istituti di ricerca operanti nella =
organizzazione=20
del Consiglio nazionale delle ricerche o del Centro nazionale per =
l'energia=20
nucleare.<BR>4. Il mandato politico o amministrativo che comporti =
l'esonero=20
dall'insegnamento =E8 valutato per il periodo di tempo successivo =
all'interruzione=20
dell'insegnamento, conseguente al conferimento del mandato, e per tutta =
la=20
durata del mandato stesso, come servizio scolastico.</P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><STRONG>Sezione II - Contenzioso amministrativo</STRONG></P>
  <P><STRONG>Art. 524 - Ricorsi</STRONG></P></BLOCKQUOTE>
<P>1. Avverso i provvedimenti adottati sulla base delle graduatorie =
definitive,=20
di cui all'articolo 522, per il conferimento delle supplenze annuali =
nella=20
scuola materna, elementare, media e negli istituti e scuole di =
istruzione=20
secondaria superiore =E8 ammesso ricorso da parte dei singoli =
interessati, entro=20
il termine di quindici giorni dalla data della pubblicazione dei =
provvedimenti=20
stessi all'albo dell'ufficio scolastico provinciale, alle commissioni di =
cui=20
all'articolo 525.<BR>2. Con il ricorso i singoli interessati non possono =

proporre motivi attinenti alla legittimit=E0 delle graduatorie, =
deducibili e non=20
dedotti in sede di ricorso in opposizione avverso le graduatorie=20
provvisorie.<BR>3. Per la notifica dei ricorsi ai controinteressati si =
applica=20
l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre =
1971, n.=20
1199. Il termine di cui al secondo comma del medesimo articolo 4 =E8 =
ridotto a=20
dieci giorni.<BR>4. Le commissioni decidono, in via definitiva, entro =
trenta=20
giorni dalla data della presentazione dei ricorsi. Scaduto =
infruttuosamente tale=20
termine, i ricorsi si intendono respinti.<BR>5. Le commissioni decidono =
anche=20
sui ricorsi del personale docente non di ruolo avverso il licenziamento =
disposto=20
dal capo di istituto per scarso rendimento. Contro la decisione delle=20
commissioni =E8 ammesso ricorso al Ministero della pubblica istruzione, =
il quale=20
decide entro sessanta giorni, su conforme parere del competente =
consiglio per il=20
contenzioso del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.<BR>6. =
Avverso i=20
provvedimenti adottati sulla base delle graduatorie definitive per il=20
conferimento delle supplenze relative alle discipline degli istituti di=20
istruzione artistica, =E8 ammesso ricorso da parte dei singoli =
interessati, entro=20
il termine di quindici giorni dalla data della pubblicazione dei =
provvedimenti=20
stessi all'albo degli istituti, ad una commissione centrale presso il =
Ministero=20
della pubblica istruzione formata secondo i criteri stabiliti dal =
decreto=20
previsto nell'articolo 272.</P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><STRONG>Art. 525 - Commissione per i =
ricorsi</STRONG></P></BLOCKQUOTE>
<P>1. Presso ogni provveditorato agli studi sono istituite apposite =
commissioni=20
competenti a decidere sui ricorsi di cui all'articolo 524, esclusi =
quelli=20
previsti nel comma 6 di detto articolo. Tali commissioni sono =
composte:<BR>a)=20
per la scuola materna ed elementare, dal provveditore agli studi o da un =

impiegato di detto ufficio di qualifica funzionale non inferiore alla =
settima,=20
da lui delegato, che la presiede, da un direttore didattico, da un =
impiegato con=20
qualifica funzionale non inferiore alla settima o, in mancanza, con =
qualifica=20
funzionale non inferiore alla sesta, da due docenti della scuola materna =
e da=20
due docenti della scuola elementare. Uno dei docenti della scuola =
materna ed uno=20
dei docenti elementari debbono essere, ove possibile, supplenti annuali. =
Il=20
direttore didattico e gli impiegati sono nominati dal provveditore agli =
studi,=20
il quale nomina altres=EC gli altri componenti della commissione, fra i =
docenti=20
proposti dai rappresentanti provinciali dei sindacati di categoria =
maggiormente=20
rappresentativi su base nazionale. Nello stesso modo vengono nominati =
inoltre un=20
direttore didattico, un impiegato con qualifica funzionale non inferiore =
alla=20
settima od alla sesta, un docente della scuola materna ed un docente =
della=20
scuola elementare, per supplire eventuali assenti;<BR>b) per la scuola =
media e=20
gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, dal =
provveditore agli=20
studi, che la presiede, da un capo di istituto di ruolo, da un impiegato =
del=20
provveditorato stesso con qualifica funzionale non inferiore alla =
settima, da=20
due docenti di ruolo, da un docente supplente annuale e da un docente=20
tecnico-pratico. Il provveditore agli studi, pu=F2 delegare a presiedere =
la=20
Commissione l'impiegato con qualifica funzionale non inferiore alla =
settima. Il=20
capo di istituto e gli impiegati sono nominati dal provveditore agli =
studi, il=20
quale nomina gli altri componenti della commissione fra i docenti di =
ruolo, i=20
supplenti annuali e i docenti tecnico-pratici proposti dai =
rappresentanti=20
provinciali dei sindacati di categoria maggiormente rappresentativi su =
base=20
nazionale. Nello stesso modo vengono nominati inoltre un capo di =
istituto, un=20
impiegato con qualifica funzionale non inferiore alla settima del =
provveditorato=20
agli studi e due docenti per supplire eventuali assenti.<BR>2. La =
proposta da=20
parte dei sindacati di categoria, prevista dal comma 1, ha luogo sino=20
all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 1, comma 28, della =
legge 24=20
dicembre 1993, n. 537, ferma restando la composizione delle commissioni =
per i=20
ricorsi.<BR>3. Le commissioni per i ricorsi rimangono in carica un =
anno.<BR>4.=20
Le commissioni possono essere consultate dal Provveditore agli studi su =
ogni=20
altra questione relativa al personale docente non di ruolo.</P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><STRONG>Sezione III - Retribuzione ed assenze</STRONG></P>
  <P><STRONG>Art. 526 - Retribuzione<BR>(comma 3 disapplicato dal CCNL=20
  04.08.95)</STRONG></P></BLOCKQUOTE>
<P>1. Al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il =
trattamento=20
economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di=20
ruolo.<BR>2. Quando il docente abbia un numero di ore settimanali =
d'insegnamento=20
inferiore all'orario obbligatorio di servizio previsto dall'articolo =
491, il=20
trattamento economico =E8 dovuto in proporzione. Parimenti =E8 dovuta in =
proporzione=20
l'indennit=E0 integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. =
324, e=20
successive modificazioni ed integrazioni.<BR>3. La nomina del personale =
non di=20
ruolo, il quale in base a vigenti norme di legge non possa assumere =
servizio, ha=20
effetto ai soli fini giuridici, e non a quelli economici, nei limiti di =
durata=20
della nomina stessa.</P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><STRONG>Art. 527 - Retribuzione supplenze =
annuali</STRONG></P></BLOCKQUOTE>
<P>1. Il trattamento economico di cui all'articolo 526 =E8 corrisposto =
mensilmente=20
in dodicesimi per il servizio effettivamente prestato.<BR>2. Al =
supplente=20
annuale il cui servizio sia cominciato non pi=F9 tardi del 1=B0 febbraio =
e sia=20
durato fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, e a quello =
che=20
abbia prestato servizio per almeno 180 giorni, anche se non =
continuativi, e che=20
si trovi in servizio al termine delle operazioni di scrutinio finale, il =

predetto trattamento economico =E8 dovuto fino al termine dell'anno=20
scolastico.<BR>3. Al supplente annuale, che abbia iniziato il servizio =
dopo il=20
1=B0 febbraio e che partecipi agli esami della sessione estiva, il =
trattamento=20
economico =E8 corrisposto fino al termine dei relativi lavori. Per la=20
partecipazione agli esami della sessione autunnale, il trattamento =
economico =E8=20
corrisposto per l'intera durata della sessione medesima.</P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><STRONG>Art. 528 - Retribuzione supplenze=20
temporanee</STRONG></P></BLOCKQUOTE>
<P>1. La retribuzione per le supplenze temporanee, a qualsiasi titolo =
conferite=20
e quale sia la loro durata, spetta limitatamente al servizio =
effettivamente=20
prestato.<BR>2. Per le supplenze di durata inferiore ad un mese, nel =
corso=20
dell'anno scolastico, il trattamento economico di cui al comma 1 =
dell'articolo=20
527 =E8 corrisposto in trentesimi in relazione ai giorni di servizio =
prestato. A=20
tal fine i mesi si considerano di trenta giorni.</P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><STRONG>Art. 529 - Congedi ed assenze per i supplenti annuali al =
primo anno=20
  di servizio<BR>(articolo disapplicato dal CCNL=20
04.08.95)</STRONG></P></BLOCKQUOTE>
<P>1. Ai docenti supplenti annuali al primo anno di servizio possono =
essere=20
accordati congedi per gravi e comprovati motivi di famiglia fino a un =
massimo di=20
dieci giorni nell'anno scolastico, senza diritto ad alcun trattamento=20
economico.<BR>2. Nei casi di assenza dal servizio per malattia accertata =

dall'amministrazione il rapporto di impiego dei docenti supplenti =
annuali al=20
primo anno di servizio =E8 mantenuto per 30 giorni con trattamento =
economico=20
ridotto alla met=E0.</P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><STRONG>Art. 530 - Congedi ed assenze del personale supplente al =
secondo=20
  anno di servizio<BR>(articolo disapplicato dal CCNL=20
04.08.95)</STRONG></P></BLOCKQUOTE>
<P>1. Le assenze per gravi motivi, ivi comprese le assenze per accertata =

malattia, ed il relativo trattamento economico del personale supplente =
annuale=20
delle scuole di ogni ordine e grado che si trovi almeno al secondo anno =
di=20
servizio scolastico continuativo sono disciplinate dai contratti =
collettivi di=20
cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive=20
modificazioni.</P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><STRONG>Art. 531 - Mandato parlamentare e=20
amministrativo</STRONG></P></BLOCKQUOTE>
<P>1. I supplenti annuali, cui =E8 conferito un mandato parlamentare od=20
amministrativo, con esonero dal servizio, mantengono, fino al termine =
dell'anno=20
scolastico durante il quale scade il loro mandato, i diritti inerenti =
alla loro=20
appartenenza alla graduatoria per il conferimento delle supplenze, =
computandosi=20
come anni di servizio gli anni del mandato.</P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><STRONG>Art. 532 - Altri congedi<BR>(articolo disapplicato dal CCNL =

  04.08.95)</STRONG></P></BLOCKQUOTE>
<P>1. I congedi per matrimonio o per gravidanza e puerperio sono =
regolati, entro=20
i limiti della durata della nomina, secondo le norme in vigore per il =
personale=20
non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato.</P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><STRONG>Art. 533 - Computo congedi e assenze<BR>(articolo =
disapplicato dal=20
  CCNL 04.08.95)</STRONG></P></BLOCKQUOTE>
<P>1. Le assenze e i congedi vengono computati dal giorno in cui il =
docente=20
supplente annuale resta assente fino a quello in cui riprende servizio, =
secondo=20
le norme in vigore per i docenti di ruolo.<BR>2. Entro cinque giorni=20
dall'assenza il capo di istituto deve accertarne la causa; se l'assenza =
non=20
risulti giustificata il docente =E8 licenziato.<BR>3. I docenti che non =
riprendano=20
servizio alla scadenza del termine massimo di congedo o di assenza o che =
dal=20
servizio si allontanino dopo aver gia raggiunto il suddetto termine =
massimo sono=20
licenziati.</P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><STRONG>Art. 534 - Organo competente</STRONG></P></BLOCKQUOTE>
<P>1. I congedi al personale docente supplente sono concessi dal capo di =

istituto.<BR>2. I supplenti annuali richiamati in servizio militare o =
trattenuti=20
alle armi per esigenze militari di carattere eccezionale e comunque per=20
disposizioni dell'autorit=E0 militare, sono collocati in congedo, =
secondo le norme=20
in vigore, dal capo di istituto.</P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><STRONG>Sezione IV - Disciplina</STRONG></P>
  <P><STRONG>Art. 535 - Sanzioni</STRONG></P></BLOCKQUOTE>
<P>1. Ai docenti non di ruolo, a qualsiasi titolo assunti, possono =
essere=20
inflitte, secondo la gravit=E0 della mancanza, le seguenti sanzioni=20
disciplinari:<BR>1) l'ammonizione;<BR>2) la censura;<BR>3) la =
sospensione della=20
retribuzione fino ad un mese;<BR>4) la sospensione della retribuzione e=20
dall'insegnamento da un mese ad un anno;<BR>5) l'esclusione =
dall'insegnamento,=20
da un anno a cinque anni;<BR>6) l'esclusione definitiva =
dall'insegnamento.<BR>2.=20
Le sanzioni di cui ai numeri 1) e 2) del comma 1 sono inflitte dal capo=20
dell'istituto. Tutte le sanzioni possono essere inflitte dal =
provveditore agli=20
studi, che per quelle indicate ai numeri 4), 5) e 6) decide su conforme =
parere=20
del competente Consiglio di disciplina.</P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><STRONG>Art. 536 - Applicazione delle =
sanzioni</STRONG></P></BLOCKQUOTE>
<P>1. Per tutte le mancanze ai doveri d'ufficio che non siano tali da=20
compromettere l'onore e la dignit=E0 e non costituiscano grave =
insubordinazione,=20
si applicano, secondo i casi, le sanzioni di cui ai numeri 1), 2) e 3=20
dell'articolo 535.<BR>2. Per la recidiva nei fatti che abbiano dato =
luogo=20
all'ammonizione si applica la censura; per la recidiva nei fatti che =
abbiano=20
dato luogo alla censura si applica la sanzione di cui al n. 3) =
dell'articolo=20
535.<BR>3. Per l'insubordinazione grave, per le abituali irregolarit=E0 =
di=20
condotta e per i fatti che compromettono l'onore e la dignit=E0 si =
applicano,=20
secondo la gravit=E0 dei casi e delle circostanze, le altre sanzioni=20
disciplinari.</P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><STRONG>Art. 537 - Effetti delle sanzioni</STRONG></P></BLOCKQUOTE>
<P>1. Le sanzioni di cui ai numeri 4) e 5) dell'articolo 535 comportano=20
l'esclusione dall'insegnamento nelle scuole e negli istituti statali,=20
pareggiati, legalmente riconosciuti, parificati ed autorizzati, nonch=E9 =

l'esclusione dai concorsi a cattedre ed a posti di insegnamento nelle =
scuole e=20
negli istituti statali e pareggiati, per la durata della sanzione=20
inflitta.<BR>2. L'esclusione definitiva dall'insegnamento comporta anche =

l'esclusione dai concorsi a cattedre ed a posti di insegnamento.</P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><STRONG>Art. 538 - Procedure</STRONG></P></BLOCKQUOTE>
<P>1. L'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 535 =E8 =
disposta,=20
previa contestazione degli addebiti, con facolt=E0 del docente non di =
ruolo di=20
presentare le sue controdeduzioni entro il termine massimo di dieci =
giorni che=20
pu=F2 essere ridotto a due per le sanzioni di cui ai numeri 1) e 2) =
dell'articolo=20
535.<BR>2. Le sanzioni si applicano mediante comunicazione scritta=20
all'interessato.<BR>3. Qualora la gravit=E0 dei fatti lo esiga, =
l'autorit=E0=20
scolastica pu=F2 sospendere cautelarmente dal servizio, a tempo =
indeterminato, il=20
docente non di ruolo anche prima della contestazione degli addebiti. La=20
sospensione importa la privazione di qualsiasi retribuzione. =
L'autorit=E0=20
scolastica dispone la corresponsione degli assegni alimentari, entro i =
limiti=20
della durata della nomina.<BR>4. Se alla sospensione segue la sanzione=20
disciplinare della esclusione dall'insegnamento, questa ha effetto dalla =
data in=20
cui =E8 stata disposta la sospensione.<BR>5. Se, il procedimento =
disciplinare si=20
conclude col proscioglimento dell'incolpato, la sospensione =E8 revocata =
ed il=20
docente non di ruolo riacquista il diritto agli assegni non percepiti, =
entro i=20
limiti della durata della nomina.</P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><STRONG>Art. 539 - Procedimenti penali</STRONG></P></BLOCKQUOTE>
<P>1. Il docente non di ruolo sottoposto a procedimento penale per =
delitto pu=F2=20
essere sospeso dal servizio dal capo di istituto. La sospensione deve =
essere=20
disposta immediatamente quando sia emesso contro il docente non di ruolo =

provvedimento di custodia cautelare.<BR>2. Se il procedimento penale ha =
termine=20
con sentenza di assoluzione perch=E9 il fatto non sussiste o l'imputato =
non l'ha=20
commesso ovvero perch=E9 il fatto non costituisce reato, la sospensione =
=E8 revocata=20
ed il docente non di ruolo riacquista il diritto agli assegni non =
percepiti,=20
entro i limiti della durata della supplenza.<BR>3. Tuttavia l'autorit=E0 =

scolastica quando ritenga che dal procedimento penale siano emersi fatti =
o=20
circostanze che rendano il docente non di ruolo passibile di sanzione=20
disciplinare pu=F2 provvedere ai sensi del precedente articolo articolo =
535.<BR>4.=20
La stessa norma vale nel caso di proscioglimento per remissione di =
querela o di=20
non procedibilit=E0 per mancanza o irregolarit=E0 di querela.<BR>5. Se =
alla=20
sospensione dal servizio prevista dal comma 1 segue la sanzione =
disciplinare=20
della esclusione dall'insegnamento, questa ha effetto dalla data in cui =
=E8 stata=20
disposta la sospensione. Dalla stessa data ha effetto l'esclusione =
definitiva=20
dall'insegnamento di cui all'articolo 535.<BR>6. Il supplente temporaneo =

sottoposto a procedimento penale per delitto pu=F2 essere licenziato dal =
capo di=20
istituto.<BR>7. Deve essere provveduto all'immediato licenziamento del =
supplente=20
temporaneo contro il quale sia stato emesso provvedimento di custodia=20
cautelare.<BR>8. Il docente non di ruolo che riporti condanna definitiva =
alla=20
reclusione, senza beneficio della sospensione condizionale dalla pena, =
cessa dal=20
servizio e il rapporto d'impiego =E8 risolto di diritto.<BR>9. In ogni =
caso, =E8=20
fatta salva l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui =
all'articolo=20
535.<BR>10. La riabilitazione fa cessare anche gli effetti di cui al =
comma=20
8.</P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><STRONG>Art. 540 - Ricorsi</STRONG></P></BLOCKQUOTE>
<P>1. Contro le sanzioni inflitte dal capo di istituto =E8 ammesso =
ricorso, entro=20
trenta giorni, al provveditore agli studi, il quale decide in via =
definitiva.=20
Contro le altre sanzioni =E8 ammesso ricorso al Ministero della pubblica =

istruzione.<BR>2. Il termine del ricorso al Ministero =E8 di 30 =
giorni.</P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><STRONG>Sezione V - Norma finale e di rinvio</STRONG></P>
  <P><STRONG>Art. 541 - Norma finale e di =
rinvio</STRONG></P></BLOCKQUOTE>
<P>1. Per l'insegnamento di materie professionali e di lavorazioni =
richiedenti=20
particolare perizia e specializzazione negli istituti professionali, il=20
Ministero della pubblica istruzione, su proposta della giunta esecutiva=20
dell'Istituto, pu=F2 consentire l'assunzione di personale esperto per =
periodi=20
determinati di tempo, che non eccedano la durata dell'anno scolastico, =
mediante=20
contratti di prestazione d'opera professionale.<BR>2. Per quanto non =
previsto=20
nel presente capo, al personale docente non di ruolo si applicano, in =
quanto=20
compatibili, le norme del presente testo unico riferite ai docenti di=20
ruolo.<BR>3. Le disposizioni contenute nel presente capo si applicano =
altres=EC al=20
personale educativo non di ruolo.</P>
<P>&nbsp;</P></BODY></HTML>

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